Roma – Pianezza (Biblioteca), 14 maggio 2013

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Diritto romano e religio

di Piero Bonello

Confinato nel limbo delle materie destinate a pochi cultori della scienza, il diritto romano entrò di prepotenza nell’immaginario collettivo il 10 maggio 1991. 

Ci entrò – è il caso di dirlo – di prepotenza, in un memorabile discorso del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga alla Scuola di Polizia di Roma che diede inizio alle storiche picconate presidenziali con una critica all’ordinamento giudiziario che permetteva di affidare delicatissime indagini di criminalità organizzata ad un giudice ragazzino dopo un esame  di diritto romano.

Non entriamo a distanza di anni in una polemica che intendeva attribuire alle esternazioni un destinatario con nome e cognome che avrebbe pagato con la vita l’essere andato oltre il fundum capenatem.

Ma al di là della fondatezza delle questioni in gioco, dalla progressione di carriera ai criteri di promozione, l’immagine del giudice ragazzino e del suo esame di diritto romano suscitò immeritati consensi anche tra due correnti di pensiero che nulla c’entravano con il senso dello stato: quelli che l’avevo detto io che i giovani sono buoni a nulla e quelli che lo dicevo io che il diritto romano non serve a niente.

Si trattò di un soccorso di Pisa del quale l’illustre Presidente avrebbe fatto volentieri a meno e soprattutto ingeneroso tanto nei confronti dei giovani che – per quel che forma oggetto della nostra trattazione – di una nobile branca del diritto.

Che il diritto romano sia mal digerito anche dagli addetti ai lavori è cosa risaputa: pesa a suo svantaggio la desuetudine dello studio del latino nelle superiori ed il ribellismo somaro di chi non vede l’ora di sbarazzarsene dopo l’esame di maturità; inoltre il diritto romano, a differenza del diritto privato, amministrativo, canonico ecc. non rende perché non permette di misurare subito i progressi della preparazione giuridica con  i casi  che trasmissioni televisive come Forum o Verdetto Finale risolvono con ineccepibili procedimenti discussi da un’autorevole consesso di esperti di sproloquio e mandati a decisione nel breve volgere del tempo di una televendita.

Infine – non me ne vogliano i miei maestri – lo studio del diritto romano come materia a se stante, pur con qualche confronto con i moderni ordinamenti, si risolve in un peso che ne fa un’esperienza sociale morta e sepolta; né soccorre l’aiuto della storia del diritto, intrecciata ancora una volta con una sequenza di nomi e di date: un fattore di memoria, insomma, che costituisce un’eccellente punto di partenza per sapere in quale contesto storico ci troviamo, ma che da solo non basta a riempire di senso una ricerca che, viceversa, diventa affascinante nel momento in cui cominciamo a chiederci il perché di questa esperienza giuridica.

Viene infatti da chiederci: se il diritto romano è roba di altri millenni perché la moderna civiltà giuridica sente il bisogno di confrontarsi ancora con regole la cui ultima ricapitolazione in forma originale risale a 1700 anni fa? 

Perché la codificazione iniziata dal Senato Romano e conclusa da Costantino è ancor oggi uno strumento metodologico perfettamente funzionante con il quale misurare anche la bontà di ordinamenti come quelli di common law che offrono un ius dicere alternativo a quello per tabulas, ma con il quale si devono confrontare?

Il motivo va ricercato nell’auctoritas propria del mondo Romano che ha offerto al mondo un modello di sviluppo che sin dal suo affermarsi poteva essere combattuto e contrastato con le armi ma non poteva essere ignorato né emarginato. 

Per effetto di questa auctoritas Paolo di Tarso, grande comunicatore del messaggio di Gesù Cristo crocifisso e risorto, girò in lungo ed in largo il mondo affacciato sul Mediterraneo Orientale dove l’esperienza di una religione fondata sul Mistero poteva essere compresa e trovare entusiasti seguaci: ma il suo approdo a Roma significò uscire dalla ristretta cerchia di una predicazione porta a porta per dare alla Buona Novella Cristiana un respiro universale. 

San Paolo si sarebbe risparmiato una simile fatica, e con essa il martirio, se Roma non fosse stata per davvero il caput mundi, non avesse cioè promanato quell’auctoritas che faceva sì che l’esperienza sociale fosse non soltanto riconosciuta ma anche accettata come motore propulsore di civiltà. 

Non per nulla tra l’altro il diritto tributario romano era accettato nelle province da pubblicani variamente definiti che, lungi dal combattere il sistema, ne adottavano le procedure di riscossione coattive mettendoci anche del loro.

Una simile auctoritas non sarebbe potuta esistere né durare senza il diritto, né il diritto avrebbe potuto strutturarsi senza una societas altrettanto coesa.

Qui però per lo storico cominciano i problemi: fu il diritto a permeare una società per così dire virtuosa o la società che, per propria organizzazione ed utilità permise lo sviluppo di un modo strutturato di regolare i rapporti tra i suoi soggetti? 

La domanda rispecchia un po’ la vexata quaestio dell’uovo e della gallina, ma per nostra fortuna la risposta è più facile se richiamiamo un concetto che i Romani non tardarono a scoprire ed a coltivare a proprio beneficio: la religio.

Con questo termine che in italiano traduciamo religione non vogliamo indicare le divinità del politeismo romano: i Lari ed i Penati delle prime esperienze di culto e l’affermarsi successivo dei vari Giove, Marte, Venere ecc. mutuate dal mondo greco fino agli ultimi arrivi di Giano, Priapo ecc. sono sì importanti nell’esperienza religiosa romana, ma nessuna di queste figure è decisiva per spiegare la religio Romana, anche perché tutte costoro finivano per essere sottoposte ad un Destino cieco e trascendente che finiva per assumere un’indifferenza per le sorti dell’uomo, quali e quanti fossero gli olocausti offerti dai fedeli per ingraziarsi il proprio dio-Theòs-Zeùs  settoriale. 

Per lo stesso motivo la religio che intendiamo qui non coincide necessariamente con il complesso degli atti di culto. 

È vero che i martiri cristiani finirono la propria vita tra i tormenti più atroci per non aver voluto sacrificare un po’ di incenso davanti agli idoli: però all’imperatore romano che ordinava le persecuzioni non importava tanto riempire le chiese, o meglio i templi, quanto risolvere per le spicce un problema di ordine sociale rappresentato da personaggi che contrapponevano il mistero della divinità dell’ Imperatore a quello della divinità di Gesù e che, nella loro apparente mansuetudine, dovevano apparire più pericolosi di una formazione di Al Quaeda e di una delle Brigate Rosse in azione contemporanea. 

Se così non fosse non si spiegherebbe perché la persecuzione ordinata dall’imperatore Traiano si limitasse a mettere in giro la voce che i cristiani fossero cannibali perché dicevano di mangiare Gesù: per quale motivo avrebbe dovuto presentare al cospetto degli dèi simili personaggi di malaffare, oltre tutto  in un’ epoca in cui i comunisti che mangiano i bambini non erano ancora stati inventati?

Dunque la religio non era nulla di tutto questo, o per lo meno non era solo questo. 

Facciamo riferimento allora ad un rapporto con il trascendente che parte dalla consapevolezza di essere parte di un mondo che non è cominciato con la nostra nascita e non finisce con la morte, per quanto la posizione dell’uomo nell’Ade sia tutt’altro che quel requiescant a laboribus suis di cui parla l’Apocalisse. 

Da questa consapevolezza nasce il convincimento, che chiameremo opinio, di far parte di una lunga teoria di uomini illustri che hanno costruito qualcosa di positivo, che definiamo iustus, donde ius, e che è necessario mantenere tale per coloro che verranno dopo, senza chiederci il perché ma solo per unanecessitas che rimanda al soprannaturale. 

Da questo momento in poi la religione ed il diritto marciano su binari paralleli con precetti distinti e con finalità differenti: l’una a difesa del senso della vita, l’altra a difesa del senso della comunità: ubi status, ibi ius.

Nasce così la prima forma di diritto, che ancor oggi usiamo a fondamento degli usi come fonte del diritto, non a caso definiti opinio iuris seu necessitatis.

Ma andiamo avanti.

Questa religio spiega come la norma giuridica trovi fondamento in una esperienza religiosa, tanto che non è infrequente che in un ordinamento primordiale norma giuridica e precetto religioso coincidano. Bisogna fare un ulteriore sforzo per capire per quale fortunata combinazione le norme giuridiche fondamentali (honeste vivere – alterum non laedere – suum cuique tribuere) abbiano trovato un’evoluzione nei secoli culminata nel Corpus Iuris Civilis di Costantino.

Ogni religio ha un fondamento che ne costituisce il carattere distintivo e la cerniera tra l’immanente e il trascendente; per usare un esempio banale ma comprensibile, questo fondamento è come il file detto bios presente nel sistema operativo di ogni computer che serve a mettere in comunicazione l’hardware con il software di base e che se lo cancelliamo dobbiamo buttare via il computer.

Ciascuna religione, così come fin qui definita, ha un bios univoco che classifichiamo tra questi tre:

  • mistero,
  • identità,
  • memoria.

L’individuazione del bios della religione romana spiega perchè il diritto romano si è evoluto fino ad oggi.

Il mistero è il fondamento dell’esperienza religiosa cristiana. 

Non per nulla la passione, morte e resurrezione di Gesù si chiamano mistero pasquale.

Tutto ci fa pensare che la religio romana non fosse fondata su un mistero. 

Anzitutto la banalizzazione del concetto di divinità, con una mitologia che tendeva ad attribuire agli dei gli stessi vizi degli uomini e che ne faceva personaggi ben poco trascendenti; di più i Romani fuggivano come la peste i misteri, tanto che riducevano l’esperienza mistica (cristiana, ma anche dei culti orientali, come i Misteri Eleusini) come un problema di ordine pubblico: il che fa pensare che la loro societas  non avesse grande dimestichezza con il mistero.

Parrebbe allora che il fondamento dell’esperienza religiosa romana che ci interessa sia l’identità. 

Del resto chi non ricorda di avere sentito almeno una volta nel corso degli studi l’espressione civis romanus sum come espressione di giustificato orgoglio di appartenenza ad una societas vincente?

In realtà lo slogan non paga. 

Se il fondamento dell’esperienza religiosa romana fosse l’identità non si spiegherebbe come mai nel 212 l’imperatore Caracalla si fosse spinto a concedere la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi dell’Impero. 

Alla base della Constitutio Antoniana ci furono senz’altro motivi di cassa, per ampliare la platea dei contribuenti. 

Però ci chiediamo cosa succederebbe se il Parlamento votasse una legge che concedesse la cittadinanza a tutti i cittadini del Marocco presenti in Italia per tassare le loro case nei loro Paese: anche per chi non condivide il secessionismo del Nord ci sarebbe qualche problema che non basterebbe a mitigare la promessa di un forte sconto sull’ Imu degli italiani. 

Figuriamoci che cosa sarebbe successo in una società la cui religio fosse fondata sull’identità in quanto tale: come minimo avremmo assistito ad un’implosione dell’Impero. 

Esso invece sopravvisse a questo tsunami e cadde oltre due secoli dopo ma per ben altre travagliate vicende che quella fiscale/identitaria.

Del resto se l’esperienza della religio romana avesse un fondamento identitario non si spiegherebbe come personaggi venuti dai confini dell’impero come Terenzio Africo, Livio Andronico o Seneca, venuti dai confini del mondo, non soltanto si fossero affrancati dalla schiavitù ma fossero diventati qualcuno nel giro politico culturale che conta. 

Evidentemente per i Romani la tentazione identitaria dello slogan Padroni a casa nostra non attecchiva più di tanto.

Inoltre oggi abbiamo esempi di religioni fondate sull’identità che influenzano il corpus giuridico delle comunità dove sono radicate con risultati ben diversi. 

Pensiamo all’identità nazista e al diritto personificato dal Fuhrer nella teorizzazione e nella sciagurata applicazione di Roland Freisler; oppure, saltando di palo in frasca, nell’esperienza religiosa identitaria dell’Islam e della Sharia.

  Non resta allora che ritenere che il fondamento della religio romana fosse la memoria.

Noi oggi abbiamo un esempio di memoria religiosa non tanto nella religione cristiana in cui pure l’eucarestia, memoria della passione, è un tutt’uno con il mistero: il Concilio Vaticano II ha sottoposto la tradizione cristiana ad un poderoso reset senza che per questo la Comunità dei credenti ne uscisse indebolita, semmai rafforzata.

La memoria che intendiamo qui è tipica della religio ebraica che trova una delle sue più alte espressioni nel Libro del Deuteronomio al cap. 26: Or quando entrerai nel paese, che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà in eredità, e lo possederai e vi abiterai, renderai alcune delle primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà, le getterai in un paniere e andrai al luogo che l’Eterno, il tuo Dio, ha scelto per farvi dimorare il suo nome.

Ti presenterai quindi al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: “Io dichiaro oggi all’Eterno, il tuo Dio, di essere entrato nel paese che l’Eterno giurò ai nostri padri di darci”. Allora il sacerdote prenderà il paniere dalle tue mani e lo deporrà davanti all’altare dell’Eterno, il tuo Dio; e tu rispondendo dirai davanti all’Eterno, il tuo Dio: “Mio padre era un Arameo sul punto di morire; egli scese in Egitto e vi dimorò come straniero con poca gente, e là diventò una nazione grande, potente e numerosa. Ma gli Egiziani ci maltrattarono, ci oppressero e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo all’Eterno, il Dio dei nostri padri, e l’Eterno udì la nostra voce, vide la nostra afflizione, il nostro duro lavoro e la nostra oppressione. Così l’Eterno ci fece uscire dall’Egitto con potente mano e con braccio teso, con cose spaventose e con prodigi e segni; ci ha poi condotti in questo luogo e ci ha dato questo paese, paese dove scorre latte e miele. Ed ora, ecco, io ho portato le primizie dei frutti del suolo che tu, o Eterno, mi hai dato!”. Le deporrai quindi davanti all’Eterno, il tuo Dio, e ti prostrerai davanti all’Eterno, il tuo Dio.

Questa impostazione del rapporto con il Trascendente, basato sul fare senza chiedersi il perché appare adeguato alla formazione progressiva di un corpo di norme che, oltre ad adattarsi ai nuovi bisogni sociali quanto ai contenuti, fossero in grado di mettere a disposizione dei cittadini forme rituali come la nuncupatio e l’emancipatio o la concessione delleactiones che partecipavano direttamente del fondamento religioso.

Questi istituti, di natura squisitamente giuridica ed accettati nel consesso sociale, prima che elementi giuridici sono riti e del rito religioso portano i caratteri distintivi: 

  • sono formali, nel senso che la forma non è un accessorio messo lì per ornamento ma garantisce la sostanza e la serietà di ciò che si va compiendo sono ripetuti, nel senso che se ne fa uso corrente e non sono limitati ad eventi eccezionali; 
  • sono efficaci, per cui il compimento degli stessi è accettato dalla comunità sociale come produttivi di effetti per il fatto stesso che si compiono;
  • sono relazionali, nel senso che hanno bisogno quanto meno di due parti, un attore ed un convenuto; 
  • sono infine fecondi, nel senso che non sono immutabili ma si adattano anch’essi alle mutate esigenze sociali e si riproducono in altri ordinamenti. Si pensi al caso della solennità associata nel nostro ordinamento al trasferimento della proprietà immobiliare e all’istituto della forma ad substantiam per taluni contratti. Oppure al caso della voltura dei beni iscritti nei pubblici registri dove le formalità sono state attenuate di pari passo con il crescere della celerità dei commerci e del decrescere dell’importanza economica dei beni trasferiti fino ad assumere in taluni casi i caratteri ridotti all’osso delle c.d. mini volture.

Da quanto si è detto si affaccia ai nostri occhi un’esperienza viva, capace di parlare ancora al nostro mondo dove il mutevole assetto dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi impone una continua attenzione alle nostre radici, non solo per ricordarci da dove veniamo ma soprattutto per pensare a dove stiamo andando a finire.

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